L’ingrediente segreto

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Cosa c’è in comune tra la mozzarella di bufala campana e l’alta qualificazione degli organi di verifica ambientale? Cosa c’è in comune tra il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il prelievo venatorio? Tra il credito di imposta alle imprese e la rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato?

Nulla, si potrebbe pensare! A prima vista ho elencato argomenti di discussione totalmente diversi tra loro, che abbracciano materie totalmente distanti.


Invece no! hanno un punto che li accomuna e raccoglie tutti: fanno parte di uno stesso decreto legislativo.
I nostri cari ministri negli ultimi anni ci hanno abituato alle macedonie normative e così ci ritroviamo una legiferazione variegata che sembra essere stata redatta da colti tuttologi la cui conoscenza spazia dall’agraria, all’economia e alla difesa dell’ambiente.


In questo modo diventa difficile, quasi impossibile riuscire a cogliere tutto, a scovare tra le righe la vera essenza di ogni articolo. Ma veniamo a noi, incuriosita dalle novità legate al decreto spalma incentivi e al fine di verificare i cambiamenti reali a cui saranno sottoposti gli impianti ho cercato il decreto on line e mi sono dedicata alla sua attenta lettura.
Digito sulla tastiera: “Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014”, ed ecco apro il file ed al capo 1: “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO”… ho sinceramente pensato di aver sbagliato file… no era quello giusto. Allora scorro il cursore per cercare l’articolo di mio interesse, ma qualcos’altro attira la mia attenzione: l’articolo 13.

L’articolo 13 del decreto riveste una grande importanza e rappresenta in realtà un enorme rischio per l’ambiente. L’articolo in questione recita: “Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare”.
Intanto già la parola “semplificato” incute in me una sottile angoscia, non fraintendetemi, non sono favorevole ad una sfrenata burocrazia, semplificazione sì ma non per tutto! Non mi piace che venga semplificata la sicurezza del territorio e delle falde acquifere. Non ho poi potuto evitare di notare che l’oggetto del recupero comprendesse anche i rifiuti radioattivi. Stiamo semplificando cioè le procedure per bonificare i siti nucleari? E tutto ciò in vista del decommissioning?

Ma vediamo in cosa consiste tale semplificazione. L’operatore anche privato che deve effettuare un intervento di bonifica del suolo, provvede a redigere uno specifico progetto da presentare alla regione di competenza. Successivamente entro 30 giorni la Regione provvede a convocare la conferenza dei servizi ed entro 90 giorni dalla convocazione emana la determinazione che funge da autorizzazione ai lavori. A questo punto l’operatore comunica la data di avvio lavori che dovrà terminare entro 12 mesi. Ultimata la bonifica del suolo, l’operatore presenta il piano di caratterizzazione al fine di verificare che i valori di contaminazione del suolo siano effettivamente inferiori a quelli massimi previsti dalla norma. Il piano è approvato dall’ARPA entro 45 giorni. Scaduto tale termine è approvato per silenzio assenso!

E qua casca l’asino! Due sono i punti della norma che ritengo semplifichino esageratamente: da un lato sembra quasi che sia l’operatore a decidere quali inquinanti occorra bonificare e dall’altra il silenzio assenso che potrebbe diventare estremamente pericoloso, dichiarando bonificate aree che nei fatti non lo sono.
Ma non finisce qui. Il comma 4 dello stesso articolo è ancora più insidioso.

“… Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica…”, a leggere così sembrerebbe che la validazione della bonifica sia costituita da un timbro su un foglio di carta! Spero vivamente di sbagliare.

Sarebbero auspicabili controlli reali da parte dell’ARPA o di un qualsiasi operatore pubblico, non è possibile accettare che sia un privato interessato alla bonifica a produrre la documentazione che accerta la qualità dell’intervento effettuato.



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