L’ingrediente segreto
Cosa c’è in comune tra la mozzarella di bufala campana e l’alta qualificazione degli organi di verifica ambientale? Cosa c’è in comune tra il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il prelievo venatorio? Tra il credito di imposta alle imprese e la rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato?
Nulla, si potrebbe pensare! A prima vista ho elencato argomenti di discussione totalmente diversi tra loro, che abbracciano materie totalmente distanti.
Invece no! hanno un punto che li accomuna e raccoglie tutti: fanno parte di uno stesso decreto legislativo.
I nostri cari ministri negli ultimi anni ci hanno abituato alle macedonie normative e così ci ritroviamo una legiferazione variegata che sembra essere stata redatta da colti tuttologi la cui conoscenza spazia dall’agraria, all’economia e alla difesa dell’ambiente.
Sarebbero auspicabili controlli
reali da parte dell’ARPA o di un qualsiasi operatore pubblico, non è
possibile accettare che sia un privato interessato alla bonifica a
produrre la documentazione che accerta la qualità dell’intervento
effettuato.
In
questo modo diventa difficile, quasi impossibile riuscire a cogliere
tutto, a scovare tra le righe la vera essenza di ogni articolo. Ma
veniamo a noi, incuriosita dalle novità legate al decreto spalma
incentivi e al fine di verificare i cambiamenti reali a cui saranno
sottoposti gli impianti ho cercato il decreto on line e mi sono dedicata
alla sua attenta lettura.
Digito sulla tastiera:
“Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014”, ed ecco apro il file ed al
capo 1: “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO”… ho
sinceramente pensato di aver sbagliato file… no era quello giusto.
Allora scorro il cursore per cercare l’articolo di mio interesse, ma
qualcos’altro attira la mia attenzione: l’articolo 13.
L’articolo 13 del
decreto riveste una grande importanza e rappresenta in realtà un enorme
rischio per l’ambiente. L’articolo in questione recita: “Procedure
semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per
il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione
dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate
ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in
mare”.
Intanto già la parola
“semplificato” incute in me una sottile angoscia, non fraintendetemi,
non sono favorevole ad una sfrenata burocrazia, semplificazione sì ma
non per tutto! Non mi piace che venga semplificata la sicurezza del
territorio e delle falde acquifere. Non ho poi potuto evitare di notare
che l’oggetto del recupero comprendesse anche i rifiuti radioattivi.
Stiamo semplificando cioè le procedure per bonificare i siti nucleari? E
tutto ciò in vista del decommissioning?
Ma vediamo in cosa
consiste tale semplificazione. L’operatore anche privato che deve
effettuare un intervento di bonifica del suolo, provvede a redigere uno
specifico progetto da presentare alla regione di competenza.
Successivamente entro 30 giorni la Regione provvede a convocare la
conferenza dei servizi ed entro 90 giorni dalla convocazione emana la
determinazione che funge da autorizzazione ai lavori. A questo punto
l’operatore comunica la data di avvio lavori che dovrà terminare entro
12 mesi. Ultimata la bonifica del suolo, l’operatore presenta il piano
di caratterizzazione al fine di verificare che i valori di
contaminazione del suolo siano effettivamente inferiori a quelli massimi
previsti dalla norma. Il piano è approvato dall’ARPA entro 45 giorni. Scaduto tale termine è approvato per silenzio assenso!
E qua casca l’asino!
Due sono i punti della norma che ritengo semplifichino esageratamente:
da un lato sembra quasi che sia l’operatore a decidere quali inquinanti
occorra bonificare e dall’altra il silenzio assenso che potrebbe
diventare estremamente pericoloso, dichiarando bonificate aree che nei
fatti non lo sono.
Ma non finisce qui. Il comma 4 dello stesso articolo è ancora più insidioso.
“… Ove i risultati
della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i
valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo,
l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il
quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le
necessarie integrazioni al progetto di bonifica…”, a leggere così
sembrerebbe che la validazione della bonifica sia costituita da un
timbro su un foglio di carta! Spero vivamente di sbagliare.

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